Vicario generale e vicari episcopali

Condividi la pagina per farla conoscere

Vicario generale
mons. Franco Fagiolo
Vicario giudizialeVicario episcopale per la vita consacrataVicario episcopale per la pastorale
mons. Natale Lodamons. Felice Sergio Aumentamons. Roberto Mariani

Estratti dal codice di diritto canonico

Can. 475 – §1. In ogni diocesi il Vescovo diocesano deve costituire il Vicario generale affinché, con la potestà ordinaria di cui è munito a norma dei canoni seguenti, presti il suo aiuto al Vescovo stesso nel governo di tutta la diocesi.

Can. 476 – Ogni qualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo diocesano anche uno o più Vicari episcopali; essi hanno la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni seguenti, spetta al Vicario generale, o per una parte determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone.

Can. 479 – §1. Al Vicario generale compete, in forza dell’ufficio, la stessa potestà esecutiva su tutta la diocesi che, in forza del diritto, spetta al Vescovo diocesano, la potestà cioè di porre tutti gli atti amministrativi, ad eccezione di quelli che il Vescovo si è riservato oppure che richiedono, a norma del diritto, un mandato speciale del Vescovo.

§2. Al Vicario episcopale compete, per il diritto stesso, la medesima potestà di cui nel §1, però circoscritta a quella determinata parte del territorio o a quel genere di affari o a quei fedeli di un rito determinato o di un gruppo soltanto, per i quali è stato costituito, fatta eccezione per quelle cause che il Vescovo ha riservato a sé o al Vicario generale, oppure che, a norma del diritto, richiedono un mandato speciale del Vescovo.

§3. Spettano al Vicario generale e al Vicario episcopale, nell’ambito della propria competenza, anche le facoltà abituali concesse al Vescovo dalla Sede Apostolica, come pure l’esecuzione dei rescritti, a meno che espressamente non sia stato disposto in modo diverso o a meno che non sia stata scelta l’abilità specifica della persona del Vescovo diocesano.

Can. 1420 – §1. Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario generale a meno che l’esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti.

23 Novembre 2026
  • Solennità di San Clemente, papa e martire, patrono della diocesi

    23 Novembre 2026

Link utili

Santa Sede
Conferenza Episcopale Italiana
Osservatore Romano
Avvenire
Vatican News
Servizio Informazione Religiosa